Gorizia (giovedì 15 gennaio 2026) — È stato assolto il legale rappresentante della Isontina Ambiente dall’accusa di violazione dei limiti di emissione in acqua, aria e suolo. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Sara Frattolin del Tribunale di Gorizia, che ha stabilito l’assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. L’uomo era difeso dall’avvocato Giovanni Borgna del foro di Trieste.
di Matteo Della Bartola
La vicenda risale al 2020 e riguarda l’impianto di compostaggio di Moraro. Secondo l’accusa, pur essendo in possesso dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), il legale rappresentante non avrebbe rispettato alcune prescrizioni, determinando emissioni oltre i limiti consentiti. In particolare, il superamento dei valori di fosforo, solidi sospesi, BOD5, COD e azoto totale era stato rilevato in un singolo campionamento nello scarico S5, nell’ambito dell’autocontrollo aziendale comunicato ad Arpa.
Il giudice ha però escluso la rilevanza penale della condotta, chiarendo che i parametri contestati, pur potendo essere tecnicamente “inquinanti”, non rientrano tra le sostanze pericolose. Gli stessi sono infatti indicati nella tabella 3 dell’allegato 5, parte III del testo unico ambientale, che stabilisce limiti tecnici e non penali. Di conseguenza, un eventuale superamento può essere sanzionato solo in via amministrativa.
Nella sentenza si evidenzia inoltre che lo sforamento era stato accertato tramite un campionamento istantaneo e non mediante un campione medio su tre ore, configurando quindi un episodio isolato e marginale, non idoneo a determinare un inquinamento continuativo del suolo. Il giudice sottolinea anche come la società si fosse attivata spontaneamente per risolvere il problema, intervenendo con l’inoculo di reagenti e nutrienti per ripristinare l’efficienza dei batteri deputati alla depurazione, la cui attività era stata compromessa dalla scarsità di piogge. Successivamente, l’impianto è stato interessato da ulteriori interventi correttivi e di revamping.
Un altro punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 29-quattuordecies del testo unico ambientale, norma applicabile alle “emissioni” ma non agli scarichi al suolo, che sono disciplinati da una diversa normativa. Nella sentenza viene ribadito che emissione e scarico al suolo sono “due concetti molto diversi, sia a livello regolamentare che sanzionatorio”. Il procuratore generale non ha impugnato la decisione, che è quindi divenuta definitiva.
La sentenza assume rilievo anche perché si discosta da due precedenti della Corte di Cassazione, che avevano fornito un’interpretazione estensiva del termine “emissioni”, ricomprendendovi anche gli scarichi al suolo.
Per l’avvocato Giovanni Borgna si tratta di «un precedente importante a livello nazionale. A volte vengono avanzate contestazioni penali prive di fondamento ed è necessario avere il coraggio di affrontare il giudizio, anche quando la giurisprudenza sembra orientata in senso contrario. Se si cercano sempre soluzioni alternative, la giurisprudenza non potrà mai evolversi».
Il legale ha infine sottolineato come «oggi esista il rischio che la giustizia penale sia più orientata alla velocità apparente che all’approfondimento». Nel caso specifico, conclude Borgna, «abbiamo trovato un imprenditore che ha chiesto l’accertamento della verità e un giudice che ha avuto il coraggio di affermare un principio importante, nonostante precedenti difformi».
Tag: assoluzione, gorizia, isontina ambiente, tribunale, violazione limiti di emissione Last modified: Gennaio 15, 2026

